Patenti e revisioni in scadenza, 10 mesi in più per mettersi in regola


Altri dieci mesi in più per mettersi in regola su patenti e revisioni in scadenza. Senza creare assembramenti in tempi di pandemia, per giunta nelle sedi di una pubblica amministrazione già in affanno di suo e decisamente sotto pressione con l’emergenza Covid-19. Queste le principali novità e il senso del Regolamento (Ue) 2021/267, la seconda norma europea di proroga di scadenze che riguardano i trasporti dopo il 2020/698 i cui effetti si erano ormai esauriti. Il nuovo regolamento è del 16 febbraio, è stato pubblicato il 22 ed entra in vigore il 6 marzo. Entro quest’ultima data, gli Stati membri devono comunicare se possono fare a meno di proroghe. Visti i precedenti, però, questo non sarà il caso dell’Italia. Quindi si può ritenere che le nuove disposizioni europee saranno applicate per intero nel nostro Paese. Revisioni In questo ambito, la proroga di 10 mesi vale per i controlli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. In questo modo, si coprono i mesi che erano stati lasciati scoperti sia dal regolamento 2020/698 sia dalle varie norme nazionali che avevano a più riprese rinviato scadenze nel settore trasporti. In apparenza, la norma è semplice. Ma va considerato che in materia di revisioni si era creato un buco per chi aveva le scadenze originarie in gennaio e febbraio: in questi due mesi non è stata in vigore alcuna proroga, per cui ci sono utenti della strada che sono stati multati e hanno subìto la sospensione del veicolo dalla circolazione o, se l’infrazione è stata accertata in autostrada, il suo fermo amministrativo. In più di un caso ci sono sospensioni e fermi che sono ancora attivi. Ci sono poi le sanzioni pecuniarie da 173 a 346 euro secondo i casi. E c’è anche chi è stato colto a circolare con un veicolo sospeso, per cui deve pagare o ha pagato 2.002 euro e, se recidivo, ha subìto il sequestro del mezzo per arrivare alla sua confisca. Senonché l’articolo 19, comma 4, del Regolamento 2021/267 afferma esplicitamente che la proroga (come la maggior parte di quelle contenute nello stesso regolamento) è retroattiva. Andrà quindi chiarito come questa retroattività andrà applicata concretamente in tutte le situazioni appena elencate, soprattutto per capire se si ha diritto al rimborso delle sanzioni eventualmente già pagate. Si attendono circolari del ministero dell’Interno e/o della Motorizzazione. Altra cosa da chiarire riguarda le revisioni dei mezzi pesanti. Il nuovo regolamento dispone genericamente una proroga senza tenere conto di una particolarità italiana: la possibilità di circolare anche oltre la scadenza normale, se entro quest’ultima si prenota la revisione. Infatti, le liste di attesa alla Motorizzazione sono lunghe e il controllo del veicolo viene calendarizzato per una data posteriore anche di molti mesi. Così in Italia, in attesa che venga attuata l’estensione ai mezzi pesanti delle competenze delle officine private in materia di revisioni (prevista sin dalla legge di Bilancio 2019), è possibile circolare anche con la sola prenotazione, se effettuata tempestivamente. Si attende una circolare che spieghi se la proroga Ue copre anche le revisioni prenotate entro la sua scadenza ma fissate per una data successiva a quest’ultima. Patenti Anche la validità delle patenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. La prevede l’articolo 3 del nuovo regolamento. Qui i dubbi sono minori di quelli che riguardano le revisioni: le proroghe nazionali non avevano lasciato buchi e, inoltre, avevano chiarito sin dall’inizio (decreto Cura Italia, Dl 18/2020) che non aveva alcun diritto a prolungare la validità del documento chi lo aveva lasciato scadere già prima che venisse dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus (31 gennaio 2020). C’è poi una “proroga della proroga”: nel caso in cui secondo il Regolamento 2020/698 una patente sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la sua scadenza si considera prorogata per sei mesi o fino al 1o luglio 2021, se tale data è successiva. Dunque, ci sono rinvii sostanzioso rispetto alla scadenza fissata al 30 aprile 2021 dall’ultima norma nazionale di proroga (il Dl 125/2020). Inoltre, entro il prossimo 31 maggio ciascun Paese membro Ue che ritenga improbabile di riuscire a recuperare l’arretrato può chiedere alla Commissione Ue di estendere o il periodo in cui è compresa la scadenza originaria delle patenti che possono essere “allungate di 10 mesi” oppure la durata di tale allungamento. È possibile anche chiedere entrambe le cose. Abilitazioni professionali Quanto agli autisti di mezzi pesanti o comunque professionisti, Cqc (Carta di qualificazione del conducente) e Cap (certificati di abilitazione professionale) che sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per 10 mesi.


Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2258

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone - Bene giuridico protetto - Salvaguardia della tranquillità pubblica - Uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso - Requisito della diffusività - Disturbo potenzialmente idoneo di un numero indeterminato di persone - Condotte sanzionate dall'art. 659 cod.pen.

La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale. Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi. Per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare